Ecco il passo più interessante della relazione del prof. Gianni Marongiu Ordinario di diritto tributario Univ. Genova al 6° convegno ASI si veicoli di interesse storico e collezionistico.
"Nella stesura della tabella dei beni da redditometro il legislatore ha inteso riferirsi ad autoveicoli che siano in grado di soddisfare le differenziate esigenze della vita di affari, ma non un mero gusto collezionistico l’auto storica non è per chi la possiede, un abituale mezzo di trasporto. E’evidente che non sia inimmaginabile l’utilizzazione, quale bene strumentale di un autoveicolo “storico Sulla base di queste osservazioni sembra si possa concludere che l’auto storica di per sè non è rilevante ai fini del redditometro. Ciò non significa che essa, di volta in volta, non possa assumere un qualche rilievo ai fini dell’ accertamento sintetico.
Tra questi casi si individuano, tutti i tipi di investimento, immobiliare, mobiliare e finanziario,
fra gli investimenti mobiliari la giurisprudenza dà rilievo all’acquisto di beni mobili registrati, aeromobili, autoveicoli, imbarcazioni. E così se in un anno un contribuente che dichiari un reddito medio, di cinquantamila euro, acquista un’automobile storica, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro,questo acquisto potrà legittimare l’apertura di una istruttoria volta a chiedersi ed a chiedere (all’interessato) dove ha tratto le disponibilità per un acquisto così rilevante.
In questa ipotesi non ha rilievo il fatto che si tratti di una auto storica, ma ha rilievo l’entità dell’investimento che può fare presumere la disponibilità di un reddito superiore a quello dichiarato".